CITAZIONE (comandantedistazione @ 6/1/2010, 22:06)
Secondo il D.M. 14 aprile 1982 le armi antiche sono da intendersi quelle "...di modelli anteriori al 1890 (lett. b art. 1) o, ancora, fabbricate su modello successivo successivo al 1890 (art. 3 in riferimento alle armi da guerra o tipo guerra di esemplari artistici o rare di importanza storica).
Non è esatto
Il D.M. 14 aprile 1982
Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica.
(Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1982, n. 153) recita
Articolo 1
Campo di applicazione.
Con il presente decreto, ferme restando le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, vengono disciplinate:
a) le armi da sparo antiche;
b) le armi da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890. Non v’è chi non veda come il comma b) sia afferente alle armi artistiche o rare , mentre delle antiche si fa riferimento al comma a) … ma , a prescindere , il successivo art. 6 recita poi testualmente :
Articolo 6
Accertamento della qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica.
Qualora la qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica, in sede di denuncia di cui al successivo art. 7, non sia sufficientemente documentata dal detentore, la stessa viene accertata per quanto possibile a richiesta del questore, preventivamente informato dall'ufficio di pubblica sicurezza o comando carabinieri interessato, dalla sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio, che potrà avvalersi, per i fini indicati, della consulenza dell'esperto di cui all'art. 32, comma nono, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
La stessa procedura deve essere osservata in caso di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica destinate a collezioni.
Per i fini di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto sono armi da sparo antiche quelle fabbricate anteriormente al 1890 e quelle ad avancarica, escluse le repliche di cui all'art. 2, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110.Le armi da sparo sono artistiche se presentano caratteristiche decorative di notevole pregio o realizzate da artefici particolarmente noti; sono rare di importanza storica se si rinvengono in numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale. …. È appena il caso di notare che i successivi art. 7 e 8 cui fa riferimento l’art. 6 son proprio quelli inerenti detenzione e collezione…….
CITAZIONE (comandantedistazione @ 6/1/2010, 22:06)
Inoltre, ancora l'art. 2 L. 110/75 lett. H, in tema di repliche di armi antiche ad avancarica parla "di modelli anteriori al 1890".
Tale comma è afferente alle sole repliche …… quindi che c’azzecca ?
Se vogliamo poi citare la L. 110/75 , citiamo :
Articolo 10
Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo.
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.e prego di notare quella virgola... perchè , in Diritto, anche le virgole contano.....
e, per inciso, ci sarebbe anche un problemino gerarchico ... tra una Legge (la 110/75) ed un Decreto Ministeriale (D.M. 14 aprile 1982 ) ... tra l'altro scritto a pene di segugio...
CITAZIONE (comandantedistazione @ 6/1/2010, 22:06)
Come sappiamo, il 1890 è l'anno di suddivisione poichè, nel 1975 (anno di promulgazione della Legge 110), gli arsenali militari erano zeppi di Carcano 1891 per la mobilitazione senza contare che, Carabinieri, Guardie di Pubblica Sicurezza, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale dello Stato utilizzavano ancora il moschetto 1891.
Questa è una Tua interpretazione … rispettabile ma pur sempre opinabile … tra parentesi, Tu citi i ns. mod. 1891 … ora da quando essi non son più armi da guerra (o tipo guerra) ? dal 1975 o da qualche annetto dopo la 110/75 per caso ?... no perchè se la memoria non mi inganna negli anni '70 Te li sognavi i '91 ... sai cosa gli importava che non fossero antichi ...
CITAZIONE (comandantedistazione @ 6/1/2010, 22:06)
Infine, non manca la famosa Circolare del Ministero dell'Interno che precisa che armi di modello anteriore al 1890, seppur prodotte successivamente, devono intendersi antiche.
b.d.
Dell’esistenza di una tale circolare (che francamente non ho mai letto) già aveva scritto l’utente “ Reghena “ sul forum
http://www.blitzkriegmilitaria-forum.com … pur tuttavia lo stesso non mi risulta averla mai postata o aver quanto meno postato gli estremi di protocollo della stessa ... nonostante mia espressa richiesta a margine di identica discussione sulle armi antiche e su quelle “ non antiche “ ….
Tu potresti invece cortesemente postarla ?... sempre considerando comunque il discorso " gerarchico " ...
Edited by axel 1899 - 7/1/2010, 20:09