- Group:
- UTENTE CADETTO
- Posts:
- 78
- Location:
- Lombardia
- Status:
| |
| REGIO DECRETO 20 febbraio 1868, n. 4251
Col quale è instituito un nuovo Ordine cavalleresco, denominato:
Ordine Della Corona d'Italia. (068U4251)
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Essendosi non ha guari consolidata, merce' l'annessione della Venezia, l'indipendenza e l'unità d'Italia, abbiamo determinato di consecrare la memoria di questo gran fatto, merce' l'istituzione di un nuovo Ordine cavalleresco, destinato a rimunerare le benemerenze
più segnalate, tanto degli Italiani che degli stranieri, e specialmente quelle che riguardano direttamente gl'interessi della Nazione;
Quindi è, che di Nostro moto-proprio, in virtu' della Regia Nostra prerogativa;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. 1. E' istituito un nuovo Ordine cavalleresco, che si denominerà
ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA
del quale dichiariamo Gran-Mastri Noi ed i Nostri successori al trono d'Italia.
Art. 2. Il Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero Mauriziano sarà il Cancelliere di quest'Ordine, pel cui conferimento tanto i Ministri Segretari di Stato, quanto il Nostro Primo Segretario suddetto, seguiranno le norme finora praticate per l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Art. 3. La divisa dell'Ordine consta di una Croce patente d'oro ritondata, smaltata di bianco, accantonata da quattro nodi d'amore, caricata nel centro di due scudetti d'oro, l'uno smaltato d'azzurro colla corona ferrea in oro, l'altro con l'aquila nera spiegata, avente nel cuore la Croce di Savoia in ismalto.
La Croce penderà da un nastro rosso, tramezzato da una doga bianca della dimensione di due ottavi della larghezza del nastro.
Art. 4. L'Ordine è diviso in cinque classi:
di Gran Cordoni, il cui numero non potrà eccedere i sessanta; Grandi Ufficiali, id. centocinquanta; Commendatori, id. cinquecento; Uffiziali id. duemila; e Cavalieri, il cui numero rimarrà indeterminato.
Art. 5. I Cavalieri porteranno la Croce appesa all'occhiello. Gli Uffiziali la stessa Croce con rosetta al nastro. I Commendatori avranno la Croce di maggior dimensione appesa al collo.
La divisa dei Grandi Uffiziali sarà una stella d'argento ad otto raggi, a cui è accollata la Croce, e la Croce di maggior dimensione appesa al collo.
La divisa dei Gran Cordoni consisterà nella Croce appesa ad una gran fascia da portarsi a tracolla da destra a sinistra, ed in una stella d'argento da portarsi sulla parte sinistra del petto, entro la
quale campeggierà uno scudo smaltato di azzurro colla corona ferrea in oro, e coll'iscrizione
Victorius Emanuel II Rex Italiae MDCCCLXVI
in caratteri d'oro su fondo bianco. Lo scudo sarà sormontato dall'aquila nera spiegata colla Croce di Savoia nel cuore.
Art. 6. Le dimensioni ufficiali delle decorazioni dei vari gradi sono le seguenti:
Croci di Cavaliere e di Uffiziale, 35 millimetri; Croci di Commendatore, di Grand'Uffiziale e di Gran Cordone, 50 millimetri; La Stella dei Grandi Uffiziali sarà del diametro di 65 millimetri; Quella dei Gran Cordoni di 80 millimetri.
Art. 7. Si renderanno ai decorati di questo Ordine, come a quelli dei Santi Maurizio e Lazzaro, gli onori militari: ai Cavalieri di Gran Croce, ai Grandi Uffiziali ed ai Commendatori, come agli Uffiziali superiori dell'Esercito; agli Uffiziali e Cavalieri, come agli Uffiziali inferiori.
Art. 8. Sarà privato della decorazione chiunque, per un fatto legalmente accertato, abbia mancato all'onore o propugnato interessi antinazionali.
Mandiamo il presente Decreto osservarsi in ogni sua parte da chiunque cui spetti, e registrarsi alla Corte dei conti e presso la Segreteria del Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro di Stato, Nostro Primo Segretario del Gran Magistero Mauriziano, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà munito del sigillo dello Stato, pubblicato ed inserto nella raccolta degli Atti del Governo.
Dato in Firenze addi' 20 febbraio 1868.
VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addi' 2 marzo 1868 Reg. 42 Atti del Governo a c. 99. Ayres Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
Visto: Cibrario. L. F. Menabrea
|