Ricostruzione medagliere II WW, cerco consigli esuggerimenti

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view post Posted on 23/12/2011, 12:17


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CITAZIONE (Masny1991 @ 23/12/2011, 11:59) 
Scusate ma credo proprio che non abbia diritto alla Commemorativa 1943-45 per il semplice fatto che non fu appartenente a formazioni partigiane o a forze e reparti mobilitati.
Non capisco come mai qualcuno di voi è riuscito a ricevere la medaglia o il computo delle campagne di guerra. Io conosco questo:

DPR 17/11/1948 n. 1590

Art. 5.
Il distintivo della guerra di liberazione è concesso:
ai militari e militarizzati delle Forze armate dello Stato;
agli appartenenti alla Guardia di finanza;
al personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta;
agli assimilati ed ai civili;
che durante la guerra di liberazione siano caduti in combattimento ovvero si siano trovati in una delle seguenti condizioni:
a) abbiano prestato servizio dal 9 settembre 1943 in poi, per un periodo di almeno tre mesi, anche non consecutivi, alle dipendenze di enti delle Forze armate dello Stato, mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori, o, se civili o assimilati, al seguito delle Forze armate operanti;
b) abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermità riconosciute dipendenti da cause specificamente derivanti da azioni di guerra;
c) abbiano onorevolmente partecipato ad un importante fatto d'arme;
d) abbiano ottenuto, in dipendenza dell'attività bellica nel la guerra di liberazione o in azioni contro i tedeschi prima della dichiarazione di guerra alla Germania, una ricompensa al valor militare o la croce al merito di guerra.
Il distintivo suddetto è altresì concesso a coloro cui sia stata attribuita la qualifica di partigiano combattente

La medaglia per la campagna di liberazione 1943-1945 è stata concessa dopo modifiche della legge anche agli internati militari e i periodi di prigionia e internamento (effettuati da parte dei tedeschi e mi sembra anche giapponesi) sono validi per il computo della campagna di guerra di liberazione.Quindi il soldato in questione ha fatto oltre tre mesi di internamento ed ha diritto a quella medaglia.

Saluti
 
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view post Posted on 23/12/2011, 12:58
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CITAZIONE (Berth2000 @ 23/12/2011, 12:17) 
CITAZIONE (Masny1991 @ 23/12/2011, 11:59) 
Scusate ma credo proprio che non abbia diritto alla Commemorativa 1943-45 per il semplice fatto che non fu appartenente a formazioni partigiane o a forze e reparti mobilitati.
Non capisco come mai qualcuno di voi è riuscito a ricevere la medaglia o il computo delle campagne di guerra. Io conosco questo:

DPR 17/11/1948 n. 1590

Art. 5.
Il distintivo della guerra di liberazione è concesso:
ai militari e militarizzati delle Forze armate dello Stato;
agli appartenenti alla Guardia di finanza;
al personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta;
agli assimilati ed ai civili;
che durante la guerra di liberazione siano caduti in combattimento ovvero si siano trovati in una delle seguenti condizioni:
a) abbiano prestato servizio dal 9 settembre 1943 in poi, per un periodo di almeno tre mesi, anche non consecutivi, alle dipendenze di enti delle Forze armate dello Stato, mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori, o, se civili o assimilati, al seguito delle Forze armate operanti;
b) abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermità riconosciute dipendenti da cause specificamente derivanti da azioni di guerra;
c) abbiano onorevolmente partecipato ad un importante fatto d'arme;
d) abbiano ottenuto, in dipendenza dell'attività bellica nel la guerra di liberazione o in azioni contro i tedeschi prima della dichiarazione di guerra alla Germania, una ricompensa al valor militare o la croce al merito di guerra.
Il distintivo suddetto è altresì concesso a coloro cui sia stata attribuita la qualifica di partigiano combattente

La medaglia per la campagna di liberazione 1943-1945 è stata concessa dopo modifiche della legge anche agli internati militari e i periodi di prigionia e internamento (effettuati da parte dei tedeschi e mi sembra anche giapponesi) sono validi per il computo della campagna di guerra di liberazione.Quindi il soldato in questione ha fatto oltre tre mesi di internamento ed ha diritto a quella medaglia.

Saluti

Scusami Berth ti credo ma ti chiederei di inserire qui i riferimenti normativi di cui parli cosi da averne una prova tangibile. Almeno daremo informazioni vere a tutti quelli che leggeranno in futuro questo post ;)
Io per ora sono a conoscenza che il testo vigente è quello di cui ho postato una parte. e cioè il DPR 17/11/1948 n. 1590
 
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view post Posted on 23/12/2011, 14:23


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Sto cercando tra le leggi che trattano la questione, ho trovato questa. Comunque c'è anche la legge 5 Aprile 1950 n.234 che adesso non trovo.

L. 24 aprile 1950, n. 390 (1).

Computo delle campagne della guerra 1940-45.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 1950, n. 149.

1. La partecipazione alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni di guerra dall'11 giugno 1940, all'8 maggio 1945 nel territorio metropolitano ed extra metropolitano, e su navi in mare o su aerei in volo durante i cicli operativi fissati con apposite disposizioni dagli Stati Maggiori delle Forze armate su determinazione dello Stato Maggiore generale o durante la lotta partigiana od anche, indipendentemente da tali cicli o da tale lotta, nei casi indicati nei successivi articoli, dà diritto al riconoscimento delle campagne di guerra.

Tale riconoscimento, in base ai titoli che lo giustificano, quali sono in seguito specificati, va compiuto in ragione di una campagna per ogni anno solare.

2. Hanno diritto al computo delle campagne:

a) i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;

b) coloro che, ai sensi del D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 518 , abbiano ottenuto una delle seguenti qualifiche: partigiano combattente, caduto per la lotta di liberazione; mutilato o invalido per la lotta di liberazione; patriota, purché abbia militato nelle formazioni partigiane per un periodo non inferiore a tre mesi;

c) i personali civili anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, militarizzati in base ad una delle seguenti disposizioni: R.D.L. 14 ottobre 1937, n. 2707 ; bandi nn. 108 e 118 rispettivamente datati 6 febbraio 1942 e 7 marzo 1942, art. 1 del R.D.L. 30 marzo 1933, n. 123 (2);

d) i militarizzati in base alle LL. 25 agosto 1940, n. 1304 e 1° novembre 1940, n. 1610 , e i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'Africa orientale italiana 24 settembre 1940, n. 1930, e 30 dicembre 1940, n. 1810, purché abbiano effettivamente appartenuto ad unità mobilitate operanti.

Hanno inoltre diritto al computo delle campagne i personali civili non militarizzati ai quali sia stata concessa la croce al merito di guerra ai sensi del R.D. 14 dicembre 1942, n. 1729 (3); per quest'ultimo personale la campagna da riconoscersi è quella dell'anno in cui si verificò l'evento che dette luogo al conferimento della croce.

Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto anche quando si tratti di militari e militarizzati che, pur non appartenendo alla Marina, abbiano preso imbarco su navi da guerra, o requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento difensivo, o che, pur non appartenendo all'Aeronautica, abbiano preso imbarco su aerei. In ambo i casi l'imbarco deve aver avuto luogo per servizio di guerra o per esigenze connesse con le operazioni militari durante i cicli di cui all'art. 1.

(2) Recte, R.D.L. 30 marzo 1943, n. 123, recante norme sulla disciplina della motorizzazione.

(3) Recante norme per la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 10 giugno 1940 abbia partecipato ad operazioni militari nella guerra 1940-1945.

3. Per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all'articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all'art. 1.

Qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo quest'ultima.

Per il riconoscimento della campagna di guerra ai partigiani combattenti e ai patrioti è richiesto per ogni anno solare un periodo minimo di tre mesi di effettiva appartenenza, anche non continuativa, alle formazioni partigiane. Si applicano peraltro le norme dell'art. 4 ed il secondo comma del presente articolo.

4. Il periodo minimo di tre mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto per coloro che siano deceduti, feriti o mutilati per fatti d'arme o che abbiano ottenuto la qualifica di caduto o di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o siano decorati al valore militare o abbiano ottenuto la croce al merito di guerra ai sensi del R.D. 14 dicembre 1942, n. 1729 (4), oppure siano stati fatti prigionieri o si siano ammalati per cause di servizio di guerra, sempre che la malattia comporti l'assegnazione di pensione od assegno di guerra di una delle otto categorie.

La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al ciclo operativo o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valor militare o della croce al merito di guerra.

I prigionieri hanno diritto al riconoscimento del beneficio previsto nel presente articolo qualora abbiano ottenuto il giudizio favorevole delle apposite commissioni di interrogatorio all'atto del rimpatrio.

Non hanno diritto al computo delle campagne coloro che dopo l'8 settembre 1943 hanno combattuto con le forze armate germaniche o della sedicente repubblica sociale italiana e coloro che, comunque, per la condotta tenuta dopo l'8 settembre 1943, hanno subito condanne penali, anche se amnistiate o condonate, o sanzioni disciplinari non inferiori al rimprovero solenne.

(4) Recante norme per la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 10 giugno 1940 abbia partecipato ad operazioni militari nella guerra 1940-1945.

5. In deroga alla disposizione del secondo comma dell'articolo precedente il periodo tra il 20 maggio 1944 e l'8 maggio 1945 ai militari e militarizzati delle divisioni «Cuneo» e «Regina», nonché ai militari e militarizzati delle altre forze armate riunitisi in formazione, i quali dopo il ciclo di operazioni a Creta e nelle isole dell'Egeo comprese nella giurisdizione del Comando forze armate dell'Egeo, furono impiegati, quali cooperatori per i servizi di guerra dalle autorità militari alleate, è utile al fine del computo delle campagne di guerra.

In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai militari e militarizzati in servizio l'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, e che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di prigionia sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.

In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai prigionieri militari e militarizzati di cui al precedente art. 2, che, dopo l'8 settembre 1943, siano entrati a far parte volontariamente di formazioni di cooperatori a seguito delle Armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite circolari dagli Stati Maggiori delle forze armate e che, all'atto del rimpatrio siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di effettiva collaborazione durante le operazioni, entro i limiti fissati nelle circolari stesse, sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.

6. Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto, indipendentemente dai cicli operativi, ai militari delle Forze armate dello Stato ed ai militarizzati di cui all'art. 2 della presente legge impiegati in rastrellamenti e dragaggio bombe, mine ed ordigni esplosivi in genere.

Tale diritto è altresì riconosciuto ai militari e militarizzati suddetti impiegati nello stesso servizio dopo la data dell'8 maggio 1945 e fino al 16 aprile 1946.

Il periodo minimo richiesto per il riconoscimento di una campagna è, per ogni anno solare, di tre mesi di servizio, anche non continuativo, nello speciale incarico. Per il computo di questo periodo valgono le norme del secondo comma dell'art. 3.

7. Il periodo minimo di cui all'articolo precedente non è richiesto per il caduto, il ferito, il mutilato, l'invalido, il decorato al valor militare e l'insignito di croce al merito di guerra per eventi verificatisi nello speciale servizio.

La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al rastrellamento e al dragaggio degli esplosivi o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valor militare o della croce al merito di guerra.

8. I mutilati o invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arme o per causa di servizio di guerra durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione od assegno di guerra di una delle prime sei categorie, i quali alla data della ferita o della malattia stessa facevano parte di enti delle Forze armate mobilitati e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti ai comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti per tutto il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità di cui sopra fino alla data dell'8 maggio 1945.

I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane, devono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità, fino alla data dell'8 maggio 1945.

Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità fino alla data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.

9. I mutilati e invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arme o per causa di servizio di guerra, durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione o assegno di guerra della 7ª o 8ª categoria e i feriti per fatto d'arme o per causa di servizio di guerra, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di enti delle Forze armate mobilitate e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, soltanto per il periodo trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.

I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane, devono essere considerati, agli effetti della presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, fino al momento della accertata guarigione e, comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.

Per i militari e militarizzati di cui agli artt. 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo successivo alla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità, trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque non oltre la data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.

10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Saluti
 
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view post Posted on 24/12/2011, 15:12


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Credo di potervi dare una risposta attendibile poichè basata su una indicazione diretta del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare- III reparto - Servizio ricompense ed onorificenze (viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma)

L' insegna metallica di "Combattente della libertà 1943-1945" è concessa agli ex internati militari in campi di prigionia tedeschi, ai sensi della legge 16 marzo 1983, n°75. Gli aventi causa ( diretti interessati od eredi diretti), possono conseguirla facendone richiesta alla direzione generale che ho sopra riportato, con pratica istruita dal CEDOC (centro documentale esercito) competente per territorio ( nel mio caso, in Emilia, al CEDOC di Bologna, molto competente e preciso, devo dire!)
Quindi 1) bisogna fare domanda indicando la legge di cui sopra, meglio allegando copia di foglio matricolare che dimostri il diritto, allegando fotocopia di carta di identità del richiedente. Tale domanda indirizzata alla direzione generale di cui sopra deve essere spedita al CEDOC che deve istruire la pratica e spedirla a Roma . Io per cautela ho mandato anche copia per conoscenza direttamente alla direzione generale di cui sopra.

Sperando di aver contribuito utilmente al vs. appassionato lavoro di salvaguardia delle memorie più careflag_italy

Saluti ed Auguriband
AdP
 
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view post Posted on 24/12/2011, 15:29


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CITAZIONE (Arin du Pec @ 24/12/2011, 15:12) 
Credo di potervi dare una risposta attendibile poichè basata su una indicazione diretta del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare- III reparto - Servizio ricompense ed onorificenze (viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma)

L' insegna metallica di "Combattente della libertà 1943-1945" è concessa agli ex internati militari in campi di prigionia tedeschi, ai sensi della legge 16 marzo 1983, n°75. Gli aventi causa ( diretti interessati od eredi diretti), possono conseguirla facendone richiesta alla direzione generale che ho sopra riportato, con pratica istruita dal CEDOC (centro documentale esercito) competente per territorio ( nel mio caso, in Emilia, al CEDOC di Bologna, molto competente e preciso, devo dire!)
Quindi 1) bisogna fare domanda indicando la legge di cui sopra, meglio allegando copia di foglio matricolare che dimostri il diritto, allegando fotocopia di carta di identità del richiedente. Tale domanda indirizzata alla direzione generale di cui sopra deve essere spedita al CEDOC che deve istruire la pratica e spedirla a Roma . Io per cautela ho mandato anche copia per conoscenza direttamente alla direzione generale di cui sopra.

Sperando di aver contribuito utilmente al vs. appassionato lavoro di salvaguardia delle memorie più careflag_italy

Saluti ed Auguriband
AdP

Volevi dire Diploma D'Onore di "Combattente della libertà d'Italia 1943-1945".
Non conosco nessuna insegna metallica a parte il distintivo d'onore (nastrino) dei Volontari della libertà che è un'altra decorazione.

Buone feste
 
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view post Posted on 24/12/2011, 15:40


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In merito a quanto chiedi la lettera che ho ricevuto dal Min Difesa può presentare profili di ambiguita: all'oggetto riporta richiesta di insegna metallica.... etc, nel dettaglio del testo riporta modulo di domanda per la concessione di "Combattente per la libertà d'Italia 1943-1945" con modalità che ho sopra riportato.
Poichè la pratica è in corso di evasione, appena mi sarà giunto o il diploma d'onore che tu giustamente citi, o la medaglia commemorativa per i combattenti nel periodo 43-45, di cui comunque credo mio padre avesse diritto, provvederò a ragguagliare la "lista". In ogni caso poichè credo che avesse diritto ad entrambe, tornerò alla carica per la mancante. Gutta cavat lapidem!

Ciao AdP
 
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view post Posted on 24/12/2011, 15:51


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CITAZIONE (Arin du Pec @ 24/12/2011, 15:40) 
In merito a quanto chiedi la lettera che ho ricevuto dal Min Difesa può presentare profili di ambiguita: all'oggetto riporta richiesta di insegna metallica.... etc, nel dettaglio del testo riporta modulo di domanda per la concessione di "Combattente per la libertà d'Italia 1943-1945" con modalità che ho sopra riportato.
Poichè la pratica è in corso di evasione, appena mi sarà giunto o il diploma d'onore che tu giustamente citi, o la medaglia commemorativa per i combattenti nel periodo 43-45, di cui comunque credo mio padre avesse diritto, provvederò a ragguagliare la "lista". In ogni caso poichè credo che avesse diritto ad entrambe, tornerò alla carica per la mancante. Gutta cavat lapidem!

Ciao AdP

Allora per fare chiarezza, Il Diploma D'Onore di "Combattente della libertà d'Italia 1943-1945" non è accompagnato da nessuna medaglia,insegna o altro.
Mentre il nastrino per Volontari della libertà (VL) è accompagnato da un Diploma/Attestato con motivazione.
Comunque facci sapere.

Ciao
 
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21 replies since 21/12/2011, 21:44   722 views
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