Importazione armi bianche, gradite esperienze!

« Older   Newer »
  Share  
Karolus Felix
view post Posted on 25/2/2015, 20:41




Ciao. Ho un quesito da porre agli esperti per cui non ho trovato risposte nelle discussioni pregresse.
Volendo importare un'arma bianca dall'estero, da un paese in cui è libera la vendita..
la procedura che sono riuscito a ricostruire prevede richiesta preventiva alla questura con la descrizione del pezzo, la spedizione ed il ritiro del pezzo alla dogana con successiva denuncia.
E mi hanno detto che è necessaria la licenza di collezione armi antiche.
Qualcuno ha esperienza? <_<
In dogana ci sono delle tasse da pagare? Posso scegliere la dogana?
Si può saltare la dogana e farsele spedire a casa?

Io prima di finire nei guai o disperdere un pezzo volevo sentire le vostre opinioni..

Grazie! ;)
 
Top
view post Posted on 25/2/2015, 21:21
Avatar


Group:
UTENTE
Posts:
13,981

Status:


Non ho esperienze in merito, però mi pare che la procedura sia quella che si legge correntemente.
La dogana sicuramente non fa niente per niente quindi ci sarà da pagare qualcosa, rapportato al valore denunciato. Sarà quella di ingresso del pezzo in Italia e quindi non la scegli tu e nemmeno la puoi saltare.

Preparati ad una lunga, estenuante trafila.
 
Top
view post Posted on 26/2/2015, 07:17
Avatar


Group:
UTENTE
Posts:
2,203
Location:
riviera di levante

Status:


L'art. 49 del TULPS vieta l'importazione di armi di cui non e' consentito il porto, e le bianche sono tra queste.E' consentita una importazione per comprovate esigenze di studio soggetta ad una particolare Licenza rilasciata dal Questore.Senza di cio' vengono confiscate in Dogana.
 
Top
view post Posted on 26/2/2015, 08:19
Avatar


Group:
UTENTE
Posts:
261

Status:


Cosa hai trovato di così interessante da farti venir voglia di fare tutta questa trafila burocratica all'italiana??
 
Top
view post Posted on 26/2/2015, 14:54
Avatar


Group:
UTENTE
Posts:
977

Status:


Se non erro, con la licenza di collezione di armi antiche, si possono importare armi bianche se sono antiche.
 
Top
view post Posted on 26/2/2015, 15:26


Group:
UTENTE CADETTO
Posts:
262
Location:
Napoli

Status:


Le armi bianche non rientrano nella tipologia legale di armi antiche e per questo non entrano nella collezione di armi antiche che si riferisce esclusivamente alle armi da fuoco
 
Top
view post Posted on 26/2/2015, 16:06


Group:
UTENTE
Posts:
2,391

Status:


CITAZIONE (wacken @ 26/2/2015, 07:17) 
L'art. 49 del TULPS vieta l'importazione di armi di cui non e' consentito il porto, e le bianche sono tra queste.E' consentita una importazione per comprovate esigenze di studio soggetta ad una particolare Licenza rilasciata dal Questore.Senza di cio' vengono confiscate in Dogana.

Si, la teoria è questa (bastoni animati a parte)
Se ben rammento tuttavia una discussione su un altro pianerottolo, pare che ogni italico feudo faccia a modo suo....

CITAZIONE (Tatraman @ 26/2/2015, 15:26) 
Le armi bianche non rientrano nella tipologia legale di armi antiche e per questo non entrano nella collezione di armi antiche che si riferisce esclusivamente alle armi da fuoco

Perdonami, ma mi parrebbe una tesi discutibile ..

osserverei come il Mori noti :
- che il T.U.L.P. non distingueva tra armi antiche bianche e armi antiche da fuoco
- che l art. 5 della Legge 49 del 28 febbraio 1990 recita :
Art. 5.
1. La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche
inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del
taglio
, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti
senza licenza o autorizzazione.


umilmente, osserverei poi che:
1) per le armi bianche non si è mai avuto il problema di doverle necessariamente inserire in collezione per poterne detenere oltre un certo numero (al contrario di quelle da fuoco) , ma mi paretuttavia che giurisprudenza consolidata ritiene che il possesso della sopradetta licenza , autorizza al loro acquisto
2) che ove così non fosse , ovvero ove esse non fossero inseribili in licenza di collezione, chiunque le avesse detenute in tutti questi decenni senza espressamente averne puntualmente denunciato l acquisto e la detenzione pezzo per pezzo , sarebbe stato perseguibile e perseguito...
 
Top
view post Posted on 26/2/2015, 17:31


Group:
UTENTE CADETTO
Posts:
262
Location:
Napoli

Status:


Non mi pare di aver detto cose non veritiere, riporto il link di seguito
www.earmi.it/diritto/faq/antiche1.html
dal sito del giudice Mori: da cui è chiara la mia affermazione, dal combinato disposto della legge 110/75 e del DM 1982

La licenza di collezione per le armi bianche antiche non esiste più


Il diritto è come una rete di maglie formanti tante caselle che contengono una norma. Ogni casella è collegata alle altre caselle della rete e basta una tiratina ad una maglia perché decine di altre maglie vengano tese e influiscano sul contenuto della decine di caselle collegate. Scoprire quali sono queste caselle non è facile ed è perciò del tutto normale che molte delle conseguenze di una modifica legislativa sfuggano agli interpreti. Normalmente sfuggono anche al legislatore, ma, nel nostro modo contorto di legiferare, in cui molte parole vengono inserite in una legge sperando che gli avversari non ne colgano tutte le conseguenze oppure per renderla oscura e consentire poi di adottare l’interpretazione che più fa comodo, è impossibile ricostruirei l’effettiva volontà del legislatore. Ci si deve attenere a ciò che c’è scritto nella legge in modo che le sue maglie non restino tirate o bucate!
È per questo motivo che gli esperti consigliano di rileggersi bene le norme e le loro modifiche prima di applicarle, perché ad ogni rilettura si scoprono particolari prima sfuggiti. Anche a me è accaduto di essermi fidato delle opinioni ufficiali in materia di collezioni di armi bianche antiche e di aver pensato che nulla era cambiato per esse, che l’obbligo di licenza fosse ancora in vigore, ma … ho fatto male (in buona compagnia!).

Ciò che mi fatto riflettere sono queste domande che mi sono posto.
- È possibile che la licenza di collezione per armi da fuoco antiche vada richiesta solo se si detengono almeno 8 armi e che manchi analogo criterio per quella per armi bianche?
- È possibile che si possano detenere liberamente, senza denunzia, decine di repliche di fucili napoleonici e che ci voglia la licenza di collezione per detenere pochi di quegli spuntoni di ferro che venivano inastati su di essi come baionette?
- È possibile che il legislatore abbia detto che un collezionista di fucili a ripetizione anteriori al 1890 li può acquistare e cedere senza farne denunzia e non possa fare altrettanto per le loro baionette o per le daghe da zappatore che portavano gli stessi soldati?
La risposta è stata ovvia: la licenza è stata abolita.

L’art. 31 del TULPS del 1931 stabiliva:
Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Si badi come non fosse prevista la collezione di armi moderne, ma solo di quelle antiche (altra cosa è la raccolta di armi e cioè l’ammasso di armi eguali che potrebbero servire per armare un corpo privato) il che indica come il legislatore fosse più preoccupato della tutela di beni culturali che non di ragioni di pubblica sicurezza. Inoltre in quel periodo si guardava più a chi deteneva le armi che non alle armi detenute; se uno era incensurato e non era “sovversivo”, nessuno gli andava a rompere le scatole con inutili controlli sulle armi (non c'erano ancora le statistiche che fanno far carriera).

Il Regolamento del 1940 non prevedeva nulla salvo che (art. 47): Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.
All’epoca era chiaro che il legislatore non distingueva fra collezioni per armi antiche bianche o armi antiche da sparo.

Nel 1975 la legge 110 stabiliva nell’art. 10.
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Seguite ora un ragionamento semplicissimo:
- La legge 110 è intitolata Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi e quindi si occupa di ogni tipo di armi (l’art. 4, ad es. tratta delle armi bianche e degli strumenti atti ad offendere).
- La legge dà una definizione di arma antica che riguarda solo le armi da sparo; se avesse voluto regolare anche le armi bianche avrebbe dovuto scrivere “sono armi antiche quelle bianche e quelle da sparo prodotte prima del..”
- È vero che la norma dice che rimangono ferme le disposizioni del TULPS; ma il TULPS dice solo che per le collezioni di armi antiche ci vuole la licenza; non fornisce la nozione di arma antica ed essa è data solamente dalla legge 110 che ha escluso dalla definizione le armi bianche.
Quindi è del tutto chiaro che per le armi bianche la legge non distingue più fra armi moderne e armi antiche e che per collezionare armi bianche di qualsiasi tipo non occorre alcuna licenza. Le armi bianche non vanno inserite nella licenza di collezione per armi da sparo antiche.

Con D.M. 14 aprile 1982 (Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica), in esecuzione dell'art. 10 L. 110 venivano fissate le norme regolamentari sulle armi antiche e cioè:
a) le armi da sparo antiche;
b) le armi da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890.
In esso veniva stabilito che la licenza doveva essere richiesta da chi deteneva più di 8 armi antiche e che il titolare della licenza poteva acquistare o cedere armi senza doverne fare denunzia, purché non facesse modifiche sostanziali alla collezione.
Come si vede, nessun cenno alle collezioni di armi bianche antiche e il limite massimo di armi senza licenza di collezione veniva fissato solo per le armi da sparo. Sarebbe assurdo pensare che per le armi bianche occorre la licenza … ma non c'è un limite massimo al numero di esse detenibili senza licenza!

Infine nel 2001 il DPR 28 maggio 2001 n. 311 modificava l''art. 47 del Regolamento al TULPS stabilendo: " La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all'articolo 38 della Legge." È chiaro che faceva esclusivo riferimento alle armi da sparo.

La normativa sulle armi bianche è rimasta comunque vincolata alla mentalità ottocentesca, preoccupata per i troppi accoltellamenti che si verificavano nel Centrosud, imponendo una denunzia perfettamente inutile e limitandone l'importazione dall'estero da parte di privati (art, 49 Reg. TULPS); norma questa in perfetto contrasto con le regole del mercato europeo perché consente di acquistare un'arma bianca in Italia, ma non di importare la stessa identica arma da un paese comunitario. In proposito ho ipotizzato che un collezionista di armi bianche richieda ancora oggi la licenza di collezione proprio per poterle importare.
La normativa sulle armi antiche di ogni tipo ha bisogno di una radicale riforma che ricrei un quadro logico nel loro regime distinguendo i pezzi di ferro dai beni culturali: eliminazione della denunzia delle armi bianche perché priva di qualsiasi utilità pratica, passaggio di alabarde, spadoni, sciabole d'ordinanza e analoghi cimeli del passato, e che da due secoli non hanno più fatto male a nessuno, nella categoria degli strumenti atti ad offendere, eliminazione dell'illogica situazione per cui le armi antiche vanno denunziate ma poi, se in collezione, possono circolare liberamente: per ogni tipologia di arma deve essere chiaramente detto quale è il livello di controllo necessario, tenuto conto della tutela culturale e della concreta pericolosità residua. Se un'arma non è un bene culturale ormai è meno pericolosa di una replica moderna, perché mai si deve perdere tempo e soldi a controllarla?

Rimane il problema, che il ministero avrebbe il dovere di risolvere, di come importare le armi bianche, antiche o moderne che siano.
 
Top
view post Posted on 26/2/2015, 18:27


Group:
UTENTE
Posts:
2,391

Status:


Rovesciamo il discorso :
Il Mori giunge alla conclusione che

" La licenza di collezione per le armi bianche antiche non esiste più "

anche ammesso che tale tesi sia condivisibile e universalmente condivisa (in primis da coloro che la Legge devono farla rispettare) quali logiche conclusioni se ne dovrebbero trarre ?

- che la licenza di collezione non è (più) titolo idoneo all acquisto di un arma bianca ?
- che ogni singolo acquisto di un arma bianca doveva e deve essere puntualmente e tempestivamente denunciato, anche dai titolari di licenza di collezione ? (*)

in poche parole cui prodest ?

Un conto è rilevare le incongruenze della nostra legislazione ed il "pressapochismo" dei legislatori, (e l operato del Mori è in ciò meritorio) , un altro è scontrarsi con le difficoltà che tali incongruenze causano a Noi tutti ...
Noi tutti abituati tra l altro ad agire parandoci "in primis" il sederino, che pochi di Noi credo siano (ex) magistrati di chiara fama.... per cui certe "ardite tesi" ....

(*) mi sono note le ulteriori problematiche sorte a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo n° 204 del 26 ottobre 2010

P.s. e non mi pongo neppure il problema di poter / dover distinguere tra armi bianche antiche / armi bianche moderne

p.p.s. trovo infine singolare che il Mori , nella disanima da Te integralmente postata, non menzioni quell'art. 5 della Legge 49 del 28 febbraio 1990 , che pure cita in un altro Suo scritto... ;) e che è ovviamente Legge successiva al combinato disposto de " la legge 110/75 e del DM 1982 "

Edited by axel 1899 - 26/2/2015, 18:55
 
Top
view post Posted on 26/2/2015, 18:43


Group:
UTENTE
Posts:
2,391

Status:


CITAZIONE (Tatraman @ 26/2/2015, 17:31) 
Non mi pare di aver detto cose non veritiere, riporto il link di seguito
www.earmi.it/diritto/faq/antiche1.html

non si tratta di scrivere "cose vere" o "false" ... la verità assoluta , o meglio la certezza del Diritto, con un quadro legislativo incongruente quale è il nostro, è pura utopia..

Tu sostieni la tesi formulata dal Mori , Io al contrario nutro seri dubbi... anche di "mera opportunità" ...
 
Top
view post Posted on 27/2/2015, 15:13


Group:
UTENTE
Posts:
880
Location:
Milano

Status:


Per come la vedo io... con il dovuto rispetto al giudice Mori
che per quanto mi riguarda è il massimo esperto in materia legislativa di armi,
l' art. 31 del T.U.L.P.S. parla di licenza per collezione armi antiche, artistiche o rare... senza fare riferimento alla tipologia, (armi da sparo o armi bianche)
stesso dicasi per l' art. 10 della legge 110/75... che pur tuttavia recita "sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890"... e non dice "sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle da sparo fabbricate anteriormente al 1890".
quindi non essendo specificato il tipo di armi che si possono collezionare, se solo da sparo o solo armi bianche, per me si possono collezionare benissimo entrambe... l' importante è che siano antecedenti al 1890
 
Top
Karolus Felix
view post Posted on 27/2/2015, 20:57




Dalla discussione si evince che.. siamo alle solite: fare una cosa semplice e regolare è difficilissimo! :D :D
Se posso riassumere: licenza da collezionista di antiche, domanda al questore, spedizione, recupero in dogana, ma non si sa dove e denuncia.
Inoltre nessuno di voi ha mai fatto una cosa del genere..
Ci penserò bene prima di imbarcarmi in una impresa tale!
 
Top
view post Posted on 27/2/2015, 22:22
Avatar


Group:
UTENTE
Posts:
977

Status:


CITAZIONE (ardito1978 @ 27/2/2015, 15:13) 
Per come la vedo io... con il dovuto rispetto al giudice Mori
che per quanto mi riguarda è il massimo esperto in materia legislativa di armi,
l' art. 31 del T.U.L.P.S. parla di licenza per collezione armi antiche, artistiche o rare... senza fare riferimento alla tipologia, (armi da sparo o armi bianche)
stesso dicasi per l' art. 10 della legge 110/75... che pur tuttavia recita "sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890"... e non dice "sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle da sparo fabbricate anteriormente al 1890".
quindi non essendo specificato il tipo di armi che si possono collezionare, se solo da sparo o solo armi bianche, per me si possono collezionare benissimo entrambe... l' importante è che siano antecedenti al 1890

Quindi sei d'accordo con me che con la licenza di collezione di armi antiche teoricamente si potrebbe tentare l'importazione?
Ciò che fa rabbrividire è che noi scriviamo e scriviamo fior fior di interventi, ma alla fine...di che vogliamo parlare, se non siamo nemmeno certi se una sciabola debba essere denunciata o meno perché ha la punta ma non il filo?
 
Top
view post Posted on 28/2/2015, 09:27
Avatar


Group:
UTENTE
Posts:
1,518
Location:
TN-AA

Status:


Io ho fatto la stessa domanda alla questura e il responsabile della sezione armi mi ha detto che per il privato non è possibile importare armi bianche poichè rientrano nella categoria degli oggetti di cui è vietato il porto. Le armi bianche non ricadono nella categoria armi antiche.
 
Top
view post Posted on 28/2/2015, 16:00


Group:
UTENTE CADETTO
Posts:
262
Location:
Napoli

Status:


Ecco Evil, quello che tu dici mi è stato risposto ufficialmente dalla questura di Napoli nel lontano 1993, quando su obbligo del locale comando CC mi fu estorta la richiesta di licenza di collezione per "baionette".
Per favore, non ridete, ma l'appuntato era convinto che per collezionare baionette antiche o d'epoca, regolarmente acquistate in armeria con titolo di polizia, fosse necessaria la licenza rilasciata dalla Questura, perché avevo superato secondo lui il limite max detenibile (otto pezzi come per le armi antiche).
Non ci furono né Santi e né Madonne per convincerlo dell'inutilità della sua richiesta.
Ad ogni modo feci la richiesta al questore di Napoli, il quale con tutta calma (dopo sei sette mesi, rispose che la legislazione vigente non prevedeva il rilascio di licenza per la collezione di baionette, ma che potevo comprarle senza limitazioni di numero, in forza di valido titolo di acquisto e con contestuale denuncia di detenzione, all'epoca da fare in bollo.
Convocato dal maresciallo per notizie di mio interesse, questi mi lesse il dispaccio della questura, ed io pretesi che tale notizia mi fosse data per iscritto, per proteggermi dal cretino di turno....
Pasquale
 
Top
18 replies since 25/2/2015, 20:41   1655 views
  Share