inserisco il rinvio ad una mia discussione "gemella" in cui riassumo le novità che interessano ai detentori di armi, effettivamente se la si vuole chiudere Si provveda pure, anche se tutto sommato, nella mia discussione più "mirata" chiedo lumi e precisazioni punto per punto sulle singole novità introdotte ed il titolo della mia discussione è forse più "mirato" (per
trovarla)
https://miles.forumcommunity.net/?t=60888112la mia "lista" è questa...
Riassumo ciò che ho capito io, felice di essere corretto se sbaglio.
Non riassumo tutto ma solo quello che fa comodo ai detentori:
1-Si confermano i concetti di "arma da fuoco" e di "parte (fondamentale) di arma"
2-Si conferma che le armi "demilitarizzate "e quelle "somiglianti a quelle militari" (A6 e A7) non possono MAI usarsi per la caccia (nemmeno se rispettano i requisiti di calibro per la pratica venatoria)
3-Si conferma la denuncia di armi / munizioni acquistate da farsi entro 72 ore dalla acquisizione o materiale disponibilità di esse
4-Le armi "sportive" detenibili (lunghe e/o corte) passano da 6 a 12 restano invariate le max 3 armi "comuni" e illimitate "da caccia" e "bianche".
5-I caricatori detenuti o acquistati da NON denunciare sono SOLO quelli per arma corta sino a 20 colpi e per arma lunga fino a 10 colpi (di capienza), prima i limiti erano 5 colpi per le lunghe e 15 colpi le corte, ma POI essi (i caricatori) possono essere "infilati" ed usati SOLO in armi "catalogate" o "bancate/omologate" per quella determinata capienza (max) di caricatore, a prescindere che poi il caricatore detenuto non vada denunciato. Dunque ad es. una pistola mod "1911" cal 45 ACP se catalogata da 7 o da 8 colpi deve rispettare quei limiti del caricatore. Altrimenti si avrà alterazione d'arma (anche se i caricatori per corta arrivano fino a 20 colpi con detenzione senza denuncia)
Vanno invece denunciati i caricatori sopra tali capienze max ed anzi tali caricatori "ad alta capienza" sono ORA detenibili (come le armi A6 e A7) SOLO da persone iscritte ad associazioni sportive del CONI o federazioni sportive di tiro o TSN (per chi ha tale obbligo e non è già iscritto ....deve iscriversi entro il 3 dicembre 2018). NON hanno INVECE tale obbligo coloro che acquistarono e denunciarono (...ex Decreto legge "Alfano") i caricatori ad "alta capienza" <u>prima del 13 giugno 2017, costoro INFATTI possono detenere armi A6 e A7 e caricatori "ad alta capienza" senza iscriversi... ma potranno vendere le proprie armi A6 e A7 e/o relativi caricatori "ad alta capienza" SOLO a chi abbia ANCHE i requisiti di iscrizione alle suddette federazioni sportive
6-I medici militari e della Polizia di Stato ecc (oltre a quelli della USL) tornano 8come una volta) competenti a rilasciare i certificati medici per il rinnovo delle Licenze di armi (anche ai non appartenenti alle FFAA o FFOO, cioè i normali cittadini), purché (tali medici) siano ancora in servizio permanente e non in pensione
7-La durata delle Licenze per armi passa da 6 a 5 anni (ma restano valide per anni 6 le licenze già emesse prima del presente Decreto..che conservano la loro scadenza di anni 6)
8-Chi detiene armi denunciate ma non ha licenza per armi deve presentare il certificato medico ogni 5 anni.
9-Chi ha armi in "Collezione armi comuni" potrà sparare al poligono saltuariamente con esse (per provarne la funzionalità), ma solo OGNI (ad intervalli di) 6 mesi (per ciascuna arma) e solo con max 62 colpi (...ma le scatole in vendita sono da 50 colpi?) da comprare e sparare entro 24 h dall'acquisto. Anche se sulla propria licenza c'è il (famigerato) timbro che vieta di portarle (trasportarle) fuori di casa e di detenere munizioni del calibro di tali armi (a meno che esso sia lo stesso cal. delle armi comuni o sportive in uso al detentore).
10-E' confermato che sul libretto della licenza si può mettere (da parte del il limite di cartucce IN REINTEGRO acquistabili nel periodo di validità della licenza cioè 5 anni), MA tale "limite" è annuale (quindi rivedibile e/o rinnovabile). MA NON si specifica SE tale limite è uguale per tutti i cittadini o perlomeno uguale per i cittadini della stessa "zona" del Paese! (onde evitare privilegi o persecuzioni ingiustificabili)
11-NOn ho invece capito BENE la storia della armi simil militari e cioè dei "limiti" dal loro trasferimento sia tra vivi che mortis causa...in particolare non ho capito se c'è più l'obbligo di "castrazione" (modifica meccanica) della capienza interna delle munizioni per tali armi, prima di poterle alienare!!! Chi sa parli e se ho commesso errori lo segnali, grazie.
12 Nessuna Novità sulla "diligente" custodia delle armi (disciplina che doveva essere emanata con Regolamento già da qualche anno).... quindi se non disposte misure particolari sulla "licenza di collezione", in generale resta la regola della "non facile reperibilità in casa da parte di incapaci", ma non è obbligatorio l'armato blindato. ciò vale per ami da fuoco e munizioni, polveri, ma non per le armi bianche (non spostabili da casa, ma detenibili senza tali misure se la casa è con inferriate e porta blindata)
in effetti non sapevo che ne esistesse già una simile di discussione, dato il titolo "ingannevole" di questa
CITAZIONE (terzoverbano @ 10/9/2018, 15:52)
il titolo di Repubblica è un orrendo falso: "armi da guerra" sappiamo tutti quali sono, se fosse vero l'Ak 47 te lo potresti comprare "a raffica"...CITAZIONE (Lavaapochi @ 11/9/2018, 07:14)
CITAZIONE (Ruben77 @ 10/9/2018, 23:40)
Alla fine per le armi inertizzate e le lame che cosa si è deciso? Qualcuno lo sa?
Per le lame non è cambiato nulla. Per le disattivate, mi pare che siamo rimasti alla dichiarazione di disattivazione con le modifiche previste. Ma non è un argomento su cui mi sono informato.
E*
anche se non c'entra nulla col decreto che qui si discute segnalo una possibile novità sulle "armi bianche" in una mia precedente discussionehttps://miles.forumcommunity.net/?t=60763065