Eterni dubbi sui caricatori, Due punti interrogativi

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view post Posted on 24/1/2019, 14:33
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Senza ripercorrere la "cronologia" di tutte le leggi sui caricatori per arma lunga e corta che si sono succedute nel tempo, passiamo direttamente ad oggi, cioè alla normativa vigente .
1) Il mio dubbio è questo: per chi avesse denunciato per tempo i caricatori per arma lunga con capienza sup a 5 colpi (e max fino a 29 per ama "sportiva") dopo il DL sicurezza "Alfano" e detenga quindi legalmente questi caricatori "maggiorati" ...costui oggi li può ficcare e utilizzare in armi lunghe catalogate "armi da caccia" (anche se non più utilizzabili per la caccia perchè di aspetto militare, rimangono tali per chi le denunciò cosi "da caccia" finché non le vende) quando va al poligono, e ciò anche se la catalogazione originaria imponeva un caricatore di capienza minore (senza che ciò sia alterazione d'arma)?.
Esempio: un "M14" cal 30-06 cat "da caccia" e con capienza 10 colpi (da vecchia catalogazione) e caricatore da 20 colpi (denunciato e detenuto entro il termine di legge DL Alfano)...in tal caso si può utilizzare questo caricatore da 20?
Leggendo qua e la sembrerebbe di si, essendo sotto i 29 colpi, come se la capienza della catalogazione non valesse più

2) Altro dubbio su un' arma corta (e uso dei caricatori). Attuamennte vanno denunciati i caricatori per arma corta sopra i 15 colpi di capienza. Ma se su una "1911" cal 45 acp catalogata originariamente da 7 colpi ficco e uso al poligono un caricatore da 8 colpi commetto alterazione o no (essendo sotto i 15 colpi).
Cambia qualcosa (ai fini del caricatore utilizzabile) a seconda se l'arma sia "comune" o "sportiva"?
 
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view post Posted on 24/1/2019, 15:53


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Ad oggi 24/01/2019,x le cd armi lunghe,cioè fucili e carabine si devono denunciare solo i caricatori o i serbatoi,che contengono più di 10 colpi,ma si dovrebbero usare solo su armi classificate sportive e solo se usati in una sezione del TSN o al poligono di tiro privato,quindi non a caccia o ad altri usi.
Invece x le armi corte cioè pistole e revolver,la capienza max dei caricatori è di 20 colpi,quindi tutti i caricatori o serbatoi che ne contengono 21 e più devono essere denunciati,ed usati esclusivamente in un TSN ma solo se sono pistole o revolver classificate sportive,perchè se verrebbero usate x difesa personale,non so se al magistrato inquirente la cosa,potrebbe sembrare corretta,forse si ma nel dubbio...
ps
Chiedo al mio carissimo amico l'Artigliere,che è un valente avvocato di pubblicare un piccolo commento sulla questione caricatori o serbatoi allo stato dell'arte di oggi,credo che sarebbe cosa buona e giusta,x tutti i lettori di Miles,vero Vito?
un saluto
Alexfaro
 
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view post Posted on 24/1/2019, 20:02
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Allora mi tocca fare l'excursus cronologico dei caricatori ...tratto dalle riviste di settore:
SE ho omesso qualcosa correggete
1) Legge 110/1975 diceva che tuti i caricatori sono "parte essenziale dell'arma" quindi si denunciano (tranne il primo fornito con l'arma) tutti e se rotti vanno conservati. Se si vendono va denunciato il passaggio ecc. La capacità max dei caricatori la stabilisce la catalogazione dell'arma, è "alterazione d'arma" se si usa un caricatore più capiente. I caricatori li poteva avere solo chi aveva una licenza di armi. Ciò sino al 2010.
2) La commissione Consultiva Centrale ("di sua sponte") decideva (arbitrariamente) di non consentire la catalogazione di armi con più di 15 colpi se corte e con più di 5 se lunghe (tranne armi sportive ...previa consultazione col CONI)
3) Direttiva Europea 2008/517CE recepita in italia con DL 204 /2011 dice che i caricatori ORA non sono più parte (fondamentale) arma e sono quindi detenibili anche da chi non ha licenze di armi e non vanno denunciati e si possono acquistare liberamente. E' abolita la commissione consultiva centrale armi.
4) In base ad una interpretazione della legge 185/1990 i caricatori da 30 colpi o superiori (soprattuto SE idonei per armi-calibri usati anche dai militari) sono considerati "parte di arma da guerra" e perciò quelli venduti vengono limitati a 29 colpi (1 in meno). Alcuni considerano questo ragionamento un "abuso del diritto", poichè la normativa europea è una norma di rango superiore alla legge e quindi il "codicillo" della legge 185/1990 andrebbe emendato...
5) legge 135/2012 "legge codicillo" nella Spending review da mandato al "Banco di prova" di verificare ogni arma prodotta o importata e venduta in Italia (corrispondenza alla normativa europea) con un codice identificativo che le renda consultabili
6)il DL 121/2013 ("correttivo" e modifica ala legge 110/1975) stabilisce il limite dei 5 colpi per arma lunga e 15 per arma corta.
7) la legge 135/2012 e il D lgs 12172013 tradivano e stravolgevano il disposto del 204/2011 e veniva stilata una "lista di proscrizione" per certi calibri per ma lunga considerati "da guerra"
8) il decreto antiterrorismo 121-2013 convertito in legge nel 2015 (C.D. "ALFANO") imponeva di denunciare i caricatori sup a 5 colpi per arma lunga e 15 per arma corta a chi già li aveva e impediva per il futuro di comprane o venderne a chi non ne avesse. Limitazioni in parte aggirabili poichè la norma venne scritta coi piedi.
9) il ministero non ha mai stabilito cosa sia il "limitato volume di fuoco" in relazione ai caricatori maggiorati e si è quindi stabilito il limite dei 29 colpi togliendone uno ai caricatori "stanag" da 30 (29) utilizzabili da chi li acquistò (e denunciò) prima del 5 nov 2015 se in possesso dell' acquirente originario (tranne a caccia poichè li si seguono i limiti di cartucce nel caricatore e serbatoio stabiliti per i cari tipi di caccia e comunque alcune armi cat "da caccia" non si possono più usare se somiglianti a quelle militari). Inoltre le armi demilitarizzate (cioè quelle che erano a raffica e sono state modificate per il mercato civile in Semiauto) non posso avere più di 5 colpi.
MA TUTTO QUESTO non risolve i miei quesiti!
 
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view post Posted on 25/1/2019, 08:16


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Il Catalogo propriamente detto, ovvero quello della CCCA ha cessato di esistere, e quindi di avere valore. Al massimo, in manierea assolutamente informale, può essere usato come riferimento.

Per quanto ri guarda i caricatori:

Arma lunga fino a 10 colpi -> Libera vendita, detenzione, uso. Salvo che per l'esercizio dell'attività venatoria per cui si applicano le specifiche normative
Arma lunga -> >10, ma <29 solo armi sportive, nei luoghi e per le discipline previste.
Arma corta fino a 20 colpi -> Libera vendita, detenzione, uso.
Arma corta >20, ma <29 solo armi sportive, nei luoghi e per le discipline previste.

Le prescrizioni per i caricatori sono in linea di massima queste, sorvolando sul discorso CONI e B7-A7-A9...

E*
 
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view post Posted on 25/1/2019, 09:04
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Grazie Lavaapochi,
Quindi SE HO CAPITO BENE QUELLO CHE HAI DETTO il limite alla capienza del caricatore non deriva più dalla vecchia catalogazione...MA piuttosto dall'essere l'arma "da caccia, comune o sportiva".

Infatti nel nostro esempio se una "1911" cal 45ACP che era originariamente stata catalogata a 7 colpi ora (anche se non "sportiva", ma "comune") da quello che dici può utilizzare caricatori da 8 (poiché sotto i 15/20 per arma corta tutto è libero) mentre un "M14" in 30-06 originariamente cat "da caccia" e tale rimasto per il primo originario possessore (ma non utilizzabile nella "pratica venatoria" per i noti motivi) non essendo "sportivo" non può utilizzare caricatori sup a 10 colpi (per cui fu catalogato).

Altra questione (molto simile concettualmente) è l'installazione (o "sblocco" di quello reso fisso) del "calcio pieghevole/collassabile" o meno nel armi lunghe...sulla rivista "Armi e tiro" (ultimo numero, di questo mese) al quesito di un lettore che chiedeva se potesse installare il calcio pieghevole (non previsto dalla vecchia catalogazione per la sua arma) senza realizzare una alterazione d'arma (per modifica dimensionale), essendo successivamente passata (per le armi uguali alla sua vendute successivamente) questa modifica veniva risposto forse "Si" (se fosse stato denunciato come Difesa c'era molto da fare, essendo la "catalogazione" venuta meno e sostituita dalla "classificazione"), MA nella pratica meglio di NO ...per non finire denunciato (..meglio esser prudenti)
 
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view post Posted on 25/1/2019, 09:11


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CITAZIONE (muttley72 @ 25/1/2019, 09:04) 
Grazie Lavaapochi,
Quindi SE HO CAPITO BENE QUELLO CHE HAI DETTO il limite alla capienza del caricatore non deriva più dalla vecchia catalogazione...MA piuttosto dall'essere l'arma "da caccia, comune o sportiva".

Infatti nel nostro esempio se una "1911" cal 45ACP che era originariamente stata catalogata a 7 colpi ora (anche se non "sportiva", ma "comune") da quello che dici può utilizzare caricatori da 8 (poiché sotto i 15/20 per arma corta tutto è libero) mentre un "M14" in 30-06 originariamente cat "da caccia" e tale rimasto per il primo originario possessore (ma non utilizzabile nella "pratica venatoria" per i noti motivi) non essendo "sportivo" non può utilizzare caricatori sup a 10 colpi (per cui fu catalogato).

Il concetto è quello, ma l'approccio è sbagliato. Dimentica la catalogazione. i limiti sono 20 per le corte e 10 per le lunghe a prescindere dall'arma. La prescrizione è generica per tutte le armi. Il catalogo faceva riferimento al caricatore in dotazione all'arma, col vincolo per certi periodi, a 10 colpi per alcune lunghe. Per esempio il Ruger Mini-14 era catalogato col caricatore da 5 miseri colpi, perché era quello in dotazione all'arma. La M1911 aveva le due possibilità di 7 e 8 colpi perché erano i caricatori con cui era presentata alla CCCA.

Ora il limite è per tipologia di arma, overo lunga massimo 10 corta massimo 20, salvo le classificazione sportive.


CITAZIONE
Altra questione (molto simile concettualmente) è l'installazione (o "sblocco" di quello reso fisso) del "calcio pieghevole/collassabile" o meno nel armi lunghe...sulla rivista "Armi e tiro" (ultimo numero, di questo mese) al quesito di un lettore che chiedeva se potesse installare il calcio pieghevole (non previsto dalla vecchia catalogazione per la sua arma) senza realizzare una alterazione d'arma (per modifica dimensionale), essendo successivamente passata (per le armi uguali alla sua vendute successivamente) questa modifica veniva risposto forse "Si" (se fosse stato denunciato come Difesa c'era molto da fare, essendo la "catalogazione" venuta meno e sostituita dalla "classificazione"), MA nella pratica meglio di NO ...per non finire denunciato (..meglio esser prudenti)

Questa è molto fumosa... In via prudenziale, non altererei drasticamente le dimensioni, anche perché in alcuni casi ci vuole poco a trasformare una lunga in corta, e li sono probelmi seri.

E*
 
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view post Posted on 25/1/2019, 09:20
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1) Per le corte (anche "non sportive" intendo) non era 15 colpi il limite? Superabile solo dalle "sportive" utilizzate in determinate discipline?
2) Però il caricatore da 20 dell' M14 (se denunciato nei termini del DL Alfano e comunque sotto i 29 colpi) è detenibile (ma non lo si può usare)
3) se il calibro è da arma lunga e l'arma è "a canna rigata" quali sono le dim. minime affinché l'arma sia comunque considerata "Lunga" (anche se alterata nelle dimensioni accorciate rispetto alla catalogazione)?

A me viene in mente solo la lunghezza minima della canna nei fucili "a canna liscia" affinché l'arma sia considerabile "da caccia"
 
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view post Posted on 25/1/2019, 09:51


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CITAZIONE (muttley72 @ 25/1/2019, 09:20) 
1) Per le corte (anche "non sportive" intendo) non era 15 colpi il limite? Superabile solo dalle "sportive" utilizzate in determinate discipline?
2) Però il caricatore da 20 dell' M14 (se denunciato nei termini del DL Alfano e comunque sotto i 29 colpi) è detenibile (ma non lo si può usare)
3) se il calibro è da arma lunga e l'arma è "a canna rigata" quali sono le dim. minime affinché l'arma sia comunque considerata "Lunga" (anche se alterata nelle dimensioni accorciate rispetto alla catalogazione)?

A me viene in mente solo la lunghezza minima della canna nei fucili "a canna liscia" affinché l'arma sia considerabile "da caccia"

1) Col recepimento della Direttiva Europea (Decreto Leg. 10 Agosto 2018 n°104) i limiti sono 10 per le lunghe e 20 per le corte)
2) Più o meno è così.
3) Non ricordo il susseguirsi di leggi, ma non possono più essere classificati armi corte in calibro "lungo" (o forse solo in certi calibri, non ricordo). Le dimensioni minime se non erro sono canna minima 300mm, oppure lunghezza totale dell'arma 600mm

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view post Posted on 25/1/2019, 10:55
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So che su milesforum interviene spesso anche un esperto che scrive sulle riviste di armi, speriamo intervenga anche lui :)
 
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view post Posted on 31/1/2019, 16:00


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Salve ragazzi, partecipo volentieri se posso dare una mano, solo abbiate pazienza, tra i vari interventi non ho capito esattamente quale sia la domanda!
Comunque, relativamente all'M14, occorre sottolineare quanto segue:
- Il catalogo nazionale non esiste più. Quindi, comunque, anche se l'arma può essere mantenuta in denuncia come da caccia perché acquisita al tempo del catalogo (quando era da caccia, appunto), le caratteristiche sono quelle indicate dalle schede di classificazione predisposte dal Banco che, a quanto mi risulta, per molti se non per tutti i modelli di M14 prevede una capacità del caricatore pari a 20 colpi. Quindi, decisamente non si può parlare di alterazione d'arma. Se, tra l'altro, il caricatore è stato acquistato prima del 5 novembre 2015, può essere legittimamente utilizzato nell'arma anche se quest'ultima figura in denuncia come da caccia.
 
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view post Posted on 31/1/2019, 19:34
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CITAZIONE (Ruggero.pettinelli @ 31/1/2019, 16:00) 
Salve ragazzi, partecipo volentieri se posso dare una mano, solo abbiate pazienza, tra i vari interventi non ho capito esattamente quale sia la domanda!
Comunque, relativamente all'M14, occorre sottolineare quanto segue:
- Il catalogo nazionale non esiste più. Quindi, comunque, anche se l'arma può essere mantenuta in denuncia come da caccia perché acquisita al tempo del catalogo (quando era da caccia, appunto), le caratteristiche sono quelle indicate dalle schede di classificazione predisposte dal Banco che, a quanto mi risulta, per molti se non per tutti i modelli di M14 prevede una capacità del caricatore pari a 20 colpi. Quindi, decisamente non si può parlare di alterazione d'arma. Se, tra l'altro, il caricatore è stato acquistato prima del 5 novembre 2015, può essere legittimamente utilizzato nell'arma anche se quest'ultima figura in denuncia come da caccia.

Intanto un grazie, cercavo proprio Te...Ruggero
Ecco che la materia era più complessa del previsto...quindi essendo verificate (nel caso a cui mi riferivo) le condizioni da Te elencate, direi che il caricatore da 20 si possa anche usare

Colgo l'occasione per segnalarti l'altra discussione da me aperta in "OFF Topic" sulla recente sentenza della Cassazione che considera "parte di arma fondamentale" i sistemi di puntamento compatibili con esse...

https://miles.forumcommunity.net/?t=61097509
 
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view post Posted on 20/4/2020, 08:36
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Riapro questa discussione nell'interesse di chiunque abbia dubbi non solo sulla detenzione ma anche sull'utilizzo nella propria arma dei caricatori su armi lunghe e corte comuni "da caccia" o sportive ecc.
HO TROVATO un riassunto veramente completo con la cronistoria della "vexata questio", ma per chi non volesse sorbirsela tutta può andare direttamente alle tavole riassuntive o all'ultimo capitolo (quello attuale)-
E' aggiornato alla normativa del 2018

ECCOLA:
www.armimilitari.it/wordpress/cari...-muoversi-oggi/

Dalla lettura dello scritto (per riprendere il mio dubbio esposto in questa discussione) circa il mio M14 Norinco (già catalogato "da caccia" ...non sportivo) ma da me acquistato (e importato in Italia) prima del 2015 (nel mio caso è del 2011) e con caricatori sup a 10 colpi (da me posseduti e denunciati al tempo del decreto c.d. "Alfano")... la risposta è che nell M14 posso infilarci dentro i caricatori da 20 colpi ...anche se l'arma non è sportiva e anche se la sua vecchia cat "da caccia" limitava la capienza a 10 colpi.
Per la risposta sulla M14 si vedano a condferma i quesiti finali "FAQ" dello scritto da me segnalato
 
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11 replies since 24/1/2019, 14:33   2707 views
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