Polizia Locale servizio armato

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view post Posted on 19/10/2020, 11:55


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Buongiorno a Tutti
Spero sia la stanza giusta, in caso di errore chiedo ad un moderatore di fornire indicazioni


Ho letto un po' la normativa in materia, ma vorrei sapere:

- poteva il porto essere facoltativo all'epoca del mio prozio (classe 1901)? Lo è oggi? mi è sembrato che tu mostrassi dubbi a riguardo;

- cosa si intende esattamente per porto senza licenza?

- i vigili urbani con qualifica di agenti di P.S. possono usare le armi solo per legittima difesa: è corretto? E vale anche quando svolgono servizio di Polizia Rurale, magari con l'arma lunga in dotazione?
 
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view post Posted on 19/10/2020, 14:35


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Art. 5. L. 65/86
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica
sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale,
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle
proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la
qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o
di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del
servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo,
ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura
penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del
testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi
dell'articolo 3 della presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa
comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica
sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non
colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della
qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir
meno di alcuno dei suddetti requisiti.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di
polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale
di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende
operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica
sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e
il sindaco.
5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali e'
conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza ((possono,
previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare)),
senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al
tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai
rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo
4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con
apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto
regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in
dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro
uso.
 
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view post Posted on 19/10/2020, 17:45
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Mi pare non ci sia piu' nulla da aggiungere a quello che riporta la legge, Non mi risulta ci sia una funzione di Polizia Rurale.Comunque nell'ambito territoriale la Polizia Locale ha le prerogative della Polizia nazionale(Carabinieri,Polizia ,GdF)in casi delegati dalla Magistratura anche fuori dal territorio comunale.Per l'armamento,attualmente i Corpi di Polizia Locale sono dotati di, per la maggior parte ,di Beretta 84 in calibro 9 corto.Non mi risultano ,come dotazione,armi lunghe. Allo stato attuale tutti i Corpi di Polizia Locale delle grandi citta' sono dotati di armamento individuale ,mentre puo' accadere che piccoli centri le amministrazioni abbino deciso di non farlo
 
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view post Posted on 19/10/2020, 18:36


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CITAZIONE (lucianorosso48 @ 19/10/2020, 18:45) 
Mi pare non ci sia piu' nulla da aggiungere a quello che riporta la legge, Non mi risulta ci sia una funzione di Polizia Rurale.Comunque nell'ambito territoriale la Polizia Locale ha le prerogative della Polizia nazionale(Carabinieri,Polizia ,GdF)in casi delegati dalla Magistratura anche fuori dal territorio comunale.Per l'armamento,attualmente i Corpi di Polizia Locale sono dotati di, per la maggior parte ,di Beretta 84 in calibro 9 corto.Non mi risultano ,come dotazione,armi lunghe. Allo stato attuale tutti i Corpi di Polizia Locale delle grandi citta' sono dotati di armamento individuale ,mentre puo' accadere che piccoli centri le amministrazioni abbino deciso di non farlo

La dotazione più diffusa (almeno nel nord) è la Tanfoglio, ma ho visto anche Glock, APX e altro. Alcuni Consorzi o Corpi hanno in dotazione armi lunghe, come Skorpion EVO, CX4 e Carabine M1. Non sono molto diffuse, ma ci sono. Altre hanno in dotazioni Roni o similari.

E*

Addenda:

https://www.armietiro.it/bt-apc-9-per-la-p...ittadella-10340

https://ameleguardie.wordpress.com/2018/12...rdie-cittadine/
 
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view post Posted on 19/10/2020, 19:26


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Il rapporto qualità prezzo ha portato molti comandi ad acquistare Tanfoglio, il 9 corto, almeno in Piemonte viene pian piano sostituito dal 9x21, Beretta, Tanfoglio, Glock, ho personalmente visto Ruger dai in 40s&w. In tempi passati Beretta 70 se non 950 e per i motociclisti revolver in 38 o 357, sempre viste personalmente Ruger security six tre pollici in 357, Torino ha avuto, se non erro Browning hp in 7.65 Para per la scorta del sindaco.

Dimenticavo la funzione di Polizia Rurale c'è eccome, in Piemonte sempre per conoscenza personale garantisco che con la alpeggi transumanza e pascolo abusivo non c'è da stare allegri. Sono arrivati all'omicidio, digitate Bergero omicidio e vedrete le notizie.

Scusate gli errori ma ho scritto da cell😔
 
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view post Posted on 19/10/2020, 21:45


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La polizia rurale esiste anche in Sardegna, i Barraceli. Le Compagnie Barracellari sono un'istituzione pubblica di polizia locale, urbana e rurale tipica della Regione Autonoma della Sardegna. L'etimologia del nome barracello ha origine dallo spagnolo barrachel, che ha la stessa origine dell'italiano bargello, in sardo barratzellu/barracellu (che indicava una guardia armata di nomina politica, generalmente campestre).
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view post Posted on 20/10/2020, 06:27


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CITAZIONE (slgm @ 19/10/2020, 12:55) 
Buongiorno a Tutti
Spero sia la stanza giusta, in caso di errore chiedo ad un moderatore di fornire indicazioni



- cosa si intende esattamente per porto senza licenza?

Alcune categorie (Mi vengono in mente solo i Magistrati, ma potrebbero essercene anche altre) possono portare l'arma corta senza avere il PdA. Mi sembra che siano comunque tenute a denunciare il luogo di detenzione dell'arma.

E*
 
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view post Posted on 20/10/2020, 08:26
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La Polizia Rurale non e' che una derivazione della Polizia Locale sotto il controllo e direzione del Sindaco del luogo che in genere delega a un comandante.In genere la scelta dell'armamento e' legato a fattori politici. I Magistrati fanno richiesta dell'arma e sono autorizzati a portarla scegliendone la tipologia quindi hanno una sorta di documento che ne attesta l'autorizzazione a portarla. I Magistrati portano l'arma per difesa personale. Anche gli agenti della Polizia Locale portano le armi di cui sono dotati per difesa personale.Su questa particolare caratteristica si e' tanto discusso e credo si discuta ancora perche' ,secondo me,l'arma serve alla P.L. anche a difendersi ma essenzialmente deve servire a fermare un'azione delittuosa anche con l'uso dell' arma, se necessario .E' questa a mio avviso la differenza sostanziale, e a mio avviso un errore macroscopico fatto dal legislatore,con le altre forze di Polizia nazionale.
 
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view post Posted on 20/10/2020, 08:56


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La polizia Locale non porta l'arma per difesa personale ma in quanto svolge funzioni di P.S., le GpG hanno il porto d'armi per difesa personale

La polizia Locale e le armi sono un argomento intricato assai

https://www.diritto.it/il-porto-d-armi-per...o%201931%2C%20n.
 
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view post Posted on 20/10/2020, 15:07
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Mi dispiace contraddirti ma la Polizia locale usa l'arma per difesa personale.(vedi estratto)......
ARMI E POLIZIA LOCALE
Secondo la vigente normativa, la dotazione dell’arma da fuoco agli
appartenenti alla Polizia Locale può essere disposta unicamente per motivi di
difesa personale del singolo operatore. Pertanto, si esclude che l’arma stessa
possa essere usata ad altri scopi, seppur istituzionali, come la difesa del
cittadino da un’aggressione o come strumento offensivo (o dissuasivo)
nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione di reati. Questa
impostazione legislativa, che suscita molte perplessità e contrasta con i più recenti orientamenti
delle politiche della sicurezza urbana, è il retaggio di un percorso, storico e giuridico, ultrasecolare.
Infatti, fin dai primi anni del XX secolo, un’apposita disciplina (Legge 31 agosto 1907, n. 690)
prevedeva che alle “guardie campestri, daziarie, boschive e dei Comuni”, ove fossero munite della
qualifica di agenti di pubblica sicurezza, era data la facoltà di portare le armi “senza licenza” ma
solo “ai fini della difesa personale”. Trent’anni dopo, il Regio Decreto del 6 maggio 1940, n. 635,
(Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) ribadiva che le
guardie delle Provincie e dei Comuni erano annoverate tra le categorie abilitate a portare l’arma
senza licenza, egualmente ed esclusivamente per difesa personale, tanto che queste due espressioni
sono divenute l’una il sinonimo dell’altra. In questa prospettiva, il divario normativo fra le polizie
locali e gli altri Corpi di polizia (cinque, più vari altri organi statali dotati di tali funzioni) è stato ed
è, abissale. Infatti se per le Polizie ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza) e
quelle che, per certi periodi, vi sono state equiparate (la P.S., dal 1943 al 1981, e gli Agenti di
Custodia fino al 1990), l’armamento risultava connaturato alla loro “militarietà”, anche per ogni
altro Corpo (statale) ad ordinamento civile l’assegnazione della pistola non è mai stata subordinata
ad esigenze diverse dal servizio, ovvero “tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” (v. art. 1
D.P.R. 135/86 e L. 121/81 per la Polizia di Stato). Altro che difesa personale! Non di meno, nel
1986 è stata varata la riforma della Polizia Municipale che, in effetti, le ha riconosciuto funzioni di
(vera) polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5, primo comma) ma
ha mantenuto, per le armi (art. 5, comma quinto), la consueta prescrizione della facoltatività (“…
possono portare”) e del porto senza licenza, pur non menzionando formalmente (ed ipocritamente)
la difesa personale che resta però implicita. Ma che vuol dire “senza licenza”? Come precisato da
un Decreto del Ministero dell’Interno (D.M. 24 marzo 1994, n. 371), che include gli operatori della
P. M. all’ultimo comma di una lunga quanto eterogenea lista di soggetti (ovviamente, non-poliziotti:
“personale dipendente dell’Amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico
ministero, alle cancellerie civili e penali … medici professionisti esperti in psicologia, in servizio
sociale, in pedagogia, in psichiatria e criminologia clinica, personale insegnante ……. “ ecc.) a
rischio presunto di incolumità personale, tale “privilegio” consiste solo nella mera esenzione dal
pagamento della tassa erariale. Per il resto, equivale ad un normalissimo porto d’armi privato. Fu
allora che allo scopo di evitare (im)possibili equivoci, un precedente Decreto del Viminale (D.M.
145/87) si era affrettato a colmare la “lacuna” della L. 65/86 sottolineando che l’arma è solo per
difesa personale (art. 1). Infine, la “Legge Bassanini” (art. 1, comma 134, L. 127/97) ha
ulteriormente allargato la facoltatività (ed eventualità) dell’armamento per la P.M. stabilendo che
gli operatori “… possono portare l’arma di cui possono essere dotati … ecc.”: (due “possono”
equivalgono a mai …. o quasi).
2
Nel tentativo di “tamponare” le enunciate lacune, bene aveva fatto il Comune di Roma in una
precedente bozza di regolamento delle armi (poi naufragato), prevedendo che ogni operatore della
polizia municipale avrebbe portato l’arma in dotazione per “legittima difesa” e “compiti di Istituto”
e non per mera difesa personale (cosa ben diversa), lasciando se non altro maggior respiro e
potenzialità nell’applicabilità dei contenuti di cui all’art. 52 c.p. (Difesa legittima). Il progetto non
andato mai in porto è stato succeduto dall’attuale regolamento standard così come nella maggior
parte dei comuni italiani. Ora al di là di quanto già è in essere nei vari Corpi di P.L. per
consuetudine o diversa interpretazione, le risultanti oggettive di quanto in narrativa conducono di
fatto alle seguenti conclusioni:
1) la difesa personale preclude, anzi, vieta l’uso dell’arma salvo il caso di una aggressione, specifica
e ristretta alla persona fisica del Vigile (come per il privato);
2) diversamente dal privato, l’operatore di P.L. può portare l’arma solo nel perimetro dell’Ente di
appartenenza;
3) l’assegnazione ed il porto dell’arma sono subordinati all’accettazione dell’interessato che, in ogni
momento può rinunciarvi e restituirla;
4) la difesa personale, per essere legittima deve rientrare nei parametri dell’art. 52 Codice Penale,
ovvero, rigorosa proporzionalità offesa/difesa e attualità del pericolo;
5) l’arma assegnata per servizi continuativi (cioè, sempre o quasi) comporta che l’operatore non
può, o meglio non potrebbe, depositarla all’armeria ma deve tenerla con sé anche al di fuori del
servizio (art. 5, quinto comma, L. 65/86) per cui egli deve munirsi di un armadio blindato e di una
cassetta metallica per determinati trasposti, nonché usare ogni misura idonea a prevenire incidenti,
specie se ha in casa dei minori;
6) come è prescritto dall’art. 4 della L. 110/75, il Vigile non può accedere armato (né in divisa, con
l’arma nella fondina, né in borghese con l’arma occultata alla vista) a “pubbliche riunioni”
(manifestazioni sportive, feste di paese o di quartiere, processioni religiose, concerti musicali in
piazza, ecc. ) e, se del caso, a mezzi di trasporto pubblici se non munito della cassetta metallica (con
lucchetto di sicurezza) contenente la pistola;
7) restano esenti dal privilegio di “difendersi” gli operatori privi della qualità di agente di P.S.;
8) Per fatti sinistrosi verificatisi al di fuori dell’orario di servizio e dei tempi/luoghi di percorrenza
per recarsi/tornare dal lavoro (infortunio in itinere), che siano causati dall’uso/possesso dell’arma,
l’Assicurazione del Comune non copre il danno ed occorre stipulare una polizza aggiuntiva a
proprie spese.
Nel quadro normativo complesso ed a volte conflittuale, restano comunque capi saldi gli artt. 55 e
328 c.p. che impongono, il primo, l’intervento del P.U. Agente ed Ufficiale di P.G. a prendere
notizia dei reati, di impedire che essi vengano portati a conseguenze ulteriori, di ricercarne gli
autori, di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa
servire per l’applicazione della legge penale, il secondo altresì punisce il medesimo che
3
indebitamente rifiuta un atto del suo Ufficio che, per ragioni di giustizia, deve essere compiuto
senza ritardo.
Giova evidenziare che quanto sin d’ora argomentato esclude poi di fatto gli operatori della polizia
locale dai “benefici” previsti in seno alla scriminante ex art. 53 c.p. e parzialmente anche dall’art.
52 c.p. in quanto la “specialità” del porto d’armi senza licenza prevaricherebbe i contenuti della
Legge quadro 65/86 art. 5, V comma e dello stesso D.M. 145/87 art. 1. La medesima Legge quadro
disegna infatti la figura del “proprio” ufficiale di P.G. distinguendolo da una visione più ampia e
generica. La differenza la si coglie altresì, dalla lettura dei diversi ordinamenti delle altre forze di
polizia dai quali si evincono: doveri d’ufficio, compiti istituzionali, funzioni di O.P. , p.g. ecc.
relegando senza dubbio alcuno, quegli stessi operatori alla figura del Pubblico Ufficiale così come
inteso dal medesimo art. 53 c.p.
Fonte del problema “armamento” della Polizia Locale resta quindi, alla stregua di un peccato
originale, quella Legge Quadro 65/86 laddove, trascrivendo quel “senza licenza”, ha innescato un
meccanismo a catena, che ha provocato e vincolato la “materia” ad essere trattate alla stregua del
porto d’armi privato.
L’equazione “senza licenza” uguale “difesa personale” mortifica altresì senza dubbio le funzioni di
una polizia che per quanto su esposto e malgrado i vari proclami ed allarmi in tema di sicurezza
contribuirà in mancanza di un coraggioso e risolutivo intervento legislativo a concorre alla
sicurezza pubblica.
Ivano Leo
 
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view post Posted on 20/10/2020, 18:02


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La disamina è senza dubbio interessante, resto perplesso comunque su una questione fondamentale: la Polizia Locale non ha un porto d'armi ex art. 42 TULPS, a pagamento, gratuito o "agevolato" come le GpG, non deve denunciare l'arma ricevuta in via continuativa, se richiede il porto d'armi per difesa personale normalmente gli viene negato(ovvero deve dimostrare il bisogno come qualunque altro cittadino e di solito gli viene risposto che tanto un'arma già la possiedi), come anche a molti CC o Poliziotti o Finanzieri, non deve sottoporsi alle visite mediche per il "rinnovo", in Piemonte opera de facto in servizi "interforza" con le Polizie "vere", svolge servizio e porta l'arma negli stadi e tutte le altre situazioni in cui un titolare di porto d'armi non potrebbe portarla.
Stimo assai Ivano Leo ma non me la sento di essere così certo sulle sue conclusioni, considerando anche il parere e gli scritti di altri autori o la lettura di alcune circolari del Ministero dell'Interno (peraltro spesse contradditorie tra loro e non fonti di legge codificate) sottoscrivo e condivido pienamente l'affermazione conclusiva: "L’equazione “senza licenza” uguale “difesa personale” mortifica altresì senza dubbio le funzioni di una polizia che per quanto su esposto e malgrado i vari proclami ed allarmi in tema di sicurezza contribuirà in mancanza di un coraggioso e risolutivo intervento legislativo a concorre alla sicurezza pubblica". Come detto sopra penso che in Italia alcune leggi siano state scritte in modo poco chiaro, forse perché spesso gli estensori non padroneggiano bene la materia o per altri motivi meno nobili. Una lettura organica di tutte le norme che riguardano l'armamento Polizia Locale mi porta comunque a pensare che per i predetti sia applicabile il 53 e non il 52 CP. IMHO
P.S. è un piacere parlare con Lei

IMHO
 
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view post Posted on 20/10/2020, 22:10


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:B): il "vigile" del mio comune è stato denunciato e processato perchè fermato dai cc mentre andava a casa ( fuori comune...) con l'arma e a nulla è valsa la scusante che, ritardato da un servizio era rientrato che la sede era chiusa...
 
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view post Posted on 20/10/2020, 23:09


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Ciao a tutti,
e grazie a Lucianorosso che, con il suo ultimo post, ha fatto luce più o meno su tutti i dubbi che avevo (e sono quelli che Slgm ha riportato nel suo post iniziale e che io gli avevo inviato con un messaggio privato - avevo capito male la sua offerta di chiarimenti XD). Non ostante tutto, però, mi pare di capire che, come quasi sempre in Italia purtroppo, "grande è la confusione sotto il cielo, però la situazione non è buona", parafrasando Mao.
Vorrei anche aggiungere che le circolari, sia pure quelle Ministeriali, non sono fonte di diritto, e vincolano solo i dipendenti dell'Ufficio Pubblico che le ha emesse.

Cordiali saluti
Niten
 
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view post Posted on 21/10/2020, 06:29


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CITAZIONE (Niten @ 21/10/2020, 00:09) 
Ciao a tutti,
e grazie a Lucianorosso che, con il suo ultimo post, ha fatto luce più o meno su tutti i dubbi che avevo (e sono quelli che Slgm ha riportato nel suo post iniziale e che io gli avevo inviato con un messaggio privato - avevo capito male la sua offerta di chiarimenti XD). Non ostante tutto, però, mi pare di capire che, come quasi sempre in Italia purtroppo, "grande è la confusione sotto il cielo, però la situazione non è buona", parafrasando Mao.
Vorrei anche aggiungere che le circolari, sia pure quelle Ministeriali, non sono fonte di diritto, e vincolano solo i dipendenti dell'Ufficio Pubblico che le ha emesse.

Cordiali saluti
Niten

Su un'altro pianerottolo ci si sta confrontando su alcune pratiche "poco ortodosse" e molto poco uniformi che Commissariati e Stazione dei CC tengono nei confronti delle armi. Diciamo pure che in alcuni casi inconsapevolmente si istiga a commettere crimini.

E*
 
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view post Posted on 21/10/2020, 07:24


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Spero di non andare fuori argomento e immagino che già in molti lo conoscono, ma mi permetto di suggerire la consultazione del sito del giudice E. Mori
www.earmi.it/.
 
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