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| Intanto ti invio alcune leggi che regolamentano le medaglie commemorative periodo bellico 1940-1943 e guerra di liberazione 1943-1945. Considera che ci sono state delle modifiche che adesso non trovo.
DPR 17/11/1948 n. 1590 (testo vigente) Epigrafe Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1590 (in Gazz. Uff., 3 febbraio, n. 27). - Istituzione di un distintivo del periodo bellico 1940-43 e di un distintivo della guerra di liberazione. Preambolo (Omissis).
Art. 1. Sono istituiti, a carattere esclusivamente onorifico, un distintivo del periodo bellico 1940-43 e un distintivo della guerra di liberazione.
Art. 2. Il distintivo del periodo bellico 1940-43 consiste in un nastrino di seta della larghezza di 37 mm. formato da 19 righe verticali, alternate, di colore verde e rosso. Le due righe esterne sono verdi.
Art. 3. Il distintivo della guerra di liberazione consiste in un nastrino di seta della larghezza di 37 mm. formato dai colori della Bandiera italiana e dai colori caratteristici degli angloamericani così disposti: fondo: colori della Bandiera italiana con il verde a sinistra di 8 mm. di larghezza, bianco al centro di 21 mm. e rosso a destra di 8 mm.; al centro, sul bianco, tre strisce rosse verticali e due azzurre alternate della larghezza di un millimetro ciascuna.
Art. 4. Il distintivo del periodo bellico 1940-43 è concesso: ai militari e militarizzati delle Forze armate dello Stato; agli appartenenti alla Guardia di finanza; al personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta; agli assimilati ed ai civili; che a datare dall'11 giugno 1940 e fino alle ore 20 dell'8 settembre 1943, siano caduti in guerra ovvero si siano trovati in una delle seguenti condizioni: a) abbiano prestato servizio per un periodo di almeno tre mesi, anche non continuativi, alle dipendenze di enti delle Forze armate dello Stato, mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori, o, se civili o assimilati, al seguito delle Forze armate operanti; b) abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermità riconosciute dipendenti da cause specificamente derivanti da azioni di guerra; c) abbiano onorevolmente partecipato ad un importante fatto d'arme; d) abbiano ottenuto in dipendenza dell'attività bellica una ricompensa al valor militare o la croce al merito di guerra.
Art. 5. Il distintivo della guerra di liberazione è concesso: ai militari e militarizzati delle Forze armate dello Stato; agli appartenenti alla Guardia di finanza; al personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta; agli assimilati ed ai civili; che durante la guerra di liberazione siano caduti in combattimento ovvero si siano trovati in una delle seguenti condizioni: a) abbiano prestato servizio dal 9 settembre 1943 in poi, per un periodo di almeno tre mesi, anche non consecutivi, alle dipendenze di enti delle Forze armate dello Stato, mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori, o, se civili o assimilati, al seguito delle Forze armate operanti; b) abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermità riconosciute dipendenti da cause specificamente derivanti da azioni di guerra; c) abbiano onorevolmente partecipato ad un importante fatto d'arme; d) abbiano ottenuto, in dipendenza dell'attività bellica nel la guerra di liberazione o in azioni contro i tedeschi prima della dichiarazione di guerra alla Germania, una ricompensa al valor militare o la croce al merito di guerra. Il distintivo suddetto è altresì concesso a coloro cui sia stata attribuita la qualifica di partigiano combattente.
Art. 6. Per fregiarsi dei distintivi di cui al presente decreto, occorre avere una speciale autorizzazione risultante da un certificato nominativo, rilasciato dalle autorità all'uopo indicate dal Ministro per la difesa. L'autorizzazione predetta è concessa a domanda degli interessati.
DPR 06/05/1959 n. 399 (testo vigente) Epigrafe Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1959, n. 399 (in Gazz. Uff., 24 giugno, n. 148). - Medaglie commemorative del periodo bellico 1940-43 e della guerra di liberazione. Preambolo Il Presidente della Repubblica: Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1590, concernente l'istituzione di un distintivo del periodo bellico 1940-43 e di un distintivo della guerra di liberazione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1. La medaglia commemorativa del periodo bellico 1940-43 e la medaglia commemorativa della guerra di liberazione, corrispondenti, rispettivamente, al distintivo del periodo bellico 1940-43 e al distintivo della guerra di liberazione, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1590, recano sul diritto l'immagine della Dea Roma quale risulta scolpita sulla tomba del Milite Ignoto e sul rovescio un serto di alloro con una stella centrale a cinque punte ed in alto l'iscrizione "guerra 1940-43" o "guerra 1943-45", secondo il periodo bellico cui si riferiscono. Forma e dimensioni risultano dai disegni annessi al presente decreto.
Art. 2. Le medaglie si portano al lato sinistro del petto appese ad un nastro di seta che, in relazione al periodo bellico cui si riferiscono le medaglie medesime, recherà gli stessi colori ed avrà le stesse caratteristiche dei nastrini del corrispondente distintivo. Sul nastro delle medaglie e sui nastrini dei distintivi sono applicate, rispettivamente, fascette e stellette metalliche in numero eguale agli anni di campagna riconosciuti.
Art. 3. La medaglia commemorativa del periodo bellico 1940-43 e la medaglia commemorativa della guerra di liberazione sono portate dal personale militare, militarizzato, assimilato e civile che abbia ottenuto od ottenga l'autorizzazione a fregiarsi del corrispondente distintivo.
Saluti
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