| CITAZIONE (schveik @ 30/11/2014, 10:31) CITAZIONE """ il 6 giugno 1944 ha aderito al lavoro obbligatorio durante l'internamento""" Questo è riportato sullo stato di servizio? Ci sono sanzioni disciplinari (esplicitamente richieste per i discriminati dal decreto che hai citato) relative a questa adesione? Se non ricordo male per gli ufficiali IMI nel periodo settembre 43-luglio 44 il lavoro non era obbligatorio, e comunque l'adesione è datata 6 giugno 1944, ovvero precedente all'accordo Mussolini-Hitler sugli IMI del 20 luglio 1944. Quindi una scelta personale e non forzata "legalmente" dal detto accordo. Ciao Shveik, quello che ho riportato virgolettato è tratto pari pari dallo stato di servizio, non credo che gli IMI furono alloggiati nei Gand Hotel tedeschi e se qualcuno ha aderito ad un qualsivoglia lavoro per migliorare la sua situazione non mi sembra giusto che al rientro debba in qualche modo essere "" Epurato"" , perchè la legge citata usa delle belle parole ma in fondo si tratta di un epurazione : Decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137
(in Gazz. Uff., 20 marzo, n. 67).
Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visto l’art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, numero 151, con le modificazioni ad esso apportate dall’art. 3, comma primo, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad interim per l’Africa italiana e del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Promulga il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Art. 1.
Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti spettano:
1) per il periodo dall’11 giugno 1940 alle ore 20 dell’8 settembre 1943:
a) ai militari appartenenti a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori di dette Forze armate, siano stati riconosciuti partecipanti alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse;
b) ai militarizzati al seguito dell’esercito operante od assegnati ad altre Forze armate operanti nelle condizioni di cui alla lettera precedente;
2) per il periodo dalle ore 20 dell’8 settembre 1943 all’8 maggio 1945 (guerra di liberazione):
ai militari ed ai militarizzati appartenenti od assegnati a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori di dette Forze armate, siano riconosciuti partecipanti in modo diretto ed immediato alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse.
Per i militari ed i militarizzati che, pur avendo appartenuto od essendo stati assegnati, durante la guerra di liberazione, a reparti mobilitati in zona di operazioni, non si siano trovati nelle specifiche condizioni indicate nel n. 2 del comma precedente, il servizio prestato nei reparti medesimi è tuttavia computato, secondo le vigenti disposizioni, ai fini degli aumenti periodici di stipendio spettanti ai pubblici dipendenti.
Art. 2.
Agli effetti del presente decreto sono considerati militarizzati:
a) coloro che abbiano ottenuto la militarizzazione ai sensi del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, della legge 25 agosto 1940, n. 1304, della legge 1º novembre 1940, n. 1610, del bando 6 febbraio 1942, n. 108, del bando 9 marzo 1942, n. 118, o dell’art. 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123;
b) i militarizzati dell’Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell’A.O.I. 24 settembre 1940, n. 1930, e 30 dicembre 1940, n. 1810.
Art. 3.
Ai militari ed ai militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversando le linee nemiche, raggiunsero il territorio non occupato dalle Forze armate tedesche e si posero a disposizione di un Comando militare nazionale, è riconosciuta la qualità di combattenti, computandosi un periodo di sessanta giorni, agli effetti dei conseguenti benefici.
Art. 4.
Per i militari ed i militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite che, all’atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, il periodo di prigionia è computato, agli effetti delle vigenti disposizioni, fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello stato di prigionia, ma, in entrambi i casi, non oltre il 15 aprile 1946.
Art. 5.
Ai militari ed ai militarizzati che, essendo prigionieri di una delle Nazioni Unite, entrarono volontariamente a far parte, dopo l’8 settembre 1943, di formazioni di cooperatori, al seguito della Forze armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite disposizioni degli Stati Maggiori delle Forze armate italiane, sono attribuiti, per i periodi di effettiva cooperazione durante le operazioni, tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti.
Detti benefici spettano altresì, per il periodo compreso tra il 31 maggio 1944 e l’8 maggio 1945, ai militari e militarizzati delle divisioni <> e <>, nonchè ai militari e militarizzati delle altre Forze armate, riunitisi in formazioni, i quali, dopo il ciclo delle operazioni svoltesi a Creta e nelle Isole dell’Egeo, dipendenti dal Comando delle Forze armate dell’Egeo, vennero impiegati, quali cooperatori per servizi di guerra, dalle autorità alleate.
Art. 6.
Ai militari ed ai militarizzati in servizio all’8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania od in Giappone oppure in territori controllati dalle Forze armate di dette nazioni, e che all’atto del rimpatrio siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti.
Detti benefici spettano fino alla data in cui venne a cessare detta condizione di cattività.
Per il successivo periodo di tempo, durante il quale detti militari o militarizzati siano stati trattenuti dalle Forze armate alleate, sono applicabili le disposizioni degli articoli 4 e 5.
Art. 7.
Ai fini dell’applicazione in favore dei partigiani combattenti delle disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, è considerato l’intero periodo per il quale sia stata riconosciuta la qualifica di partigiano combattente a norma del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518.
Art. 8.
Ai fini dell’applicazione dei benefici spettanti ai reduci dalla deportazione, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, è computato l’intero periodo della deportazione.
Art. 9
Agli effetti dei benefici spettanti ai combattenti della guerra 1940-45 e salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, le vigenti disposizioni in favore dei combattenti, che fanno riferimento alla data dell’armistizio, devono intendersi riferite alla data dell’8 maggio 1945.
Art. 10.
Ai militari ed ai militarizzati che durante la guerra o comunque prima della entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, siano stati impiegati in operazioni particolarmente rischiose per la bonifica dei campi minati o per il rastrellamento di bombe e proiettili di guerra o per il dragaggio, la disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi sono applicabili le disposizioni dei decreti stessi, limitatamente ai periodi di impiego in tali servizi, secondo le indicazioni degli Stati Maggiori delle Forze armate ed indipendentemente dallo svolgimento dei cicli operativi.
Art. 11.
Ferme restando le altre cause di esclusione stabilite dalle vigenti norme, i benefici in favore dei combattenti non sono applicabili:
a) ai desertori, ancorchè, per effetto dell’amnistia, non sia intervenuta condanna penale;
b) a coloro che sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all’atto dell’armistizio e dopo l’8 settembre 1943, non siano stati discriminati ovvero, se discriminati, abbiano riportato sanzioni disciplinari per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento a quest’ultima.
Avverso il provvedimento dell’autorità militare con cui, nel caso previsto dalla lettera a) e semprechè non sia invervenuta sentenza irrevocabile di condanna, venga negata la qualità di combattente, l’interessato può ricorrere, entro sessanta giorni, al Ministro per la difesa. Questi decide in via definitiva sulla base dei fatti già accertati, delle eventuali risultanze processuali, nonchè di ogni altro necessario accertamento.
La esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra od alla lotta di liberazione, siano caduti o siano restati mutilati od invalidi od abbiano conseguite decorazioni al valore o la croce al merito di guerra.
Art. 12.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella < Ufficiale>> della Repubblica italiana.Aggiungo : Chi ha cambiato camicia e si e promulgato nella lotta di liberazione ha salvato e lavato gratis lo stato di servizio e la coscienza pubblica.... poi con la privata avrà fatto i conti con se stesso !!!
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