Per 10 lustri nella carriera militare benemerito, ovvero la Mauriziana

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Valore Militare
view post Posted on 17/3/2020, 10:45 by: Valore Militare
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Visto che il tempo non mi manca apro anche quello sulla Medaglia Per 10 lustri nella carriera militare benemerito ovvero la Mauriziana

Prima ritengo doveroso trascrivere quanto riportato dal bel libro "Le medaglie al valore al merito e commemorative militari e civili nei regni di Sardegna, d'Italia e nella Repubblica Italiana 1793 - 1976" di Ercole ERCOLI - pubblicato nell'anno 1976 dall'Istituto per la diffusione del libro- Milano via Borgazzi 2/A.

Con Legge 7 maggio 1954 n.203 "la Medaglia Mauriziana per merito militare di 10 lustri, istituita con le Regie patenti in data 19 luglio n.1839 e disciplinata con il R.D. 21 dicembre 1924, assume la denominazione "Medaglia al merito di 10 lustri di carriera militare" (art.1).

La medaglia "è concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, agli ufficiali che abbiano compiuto cinquanta anni di servizio militare, valutati secondo le disposizioni del R.D. 21 dicembre 1924" (art.2)

Con D.P.R. 10 marzo 1955 n.470 sono stabilite le caratteristiche di conio della medaglia; ".... essa è coniata in oro nelle dimensioni di millimetri 50 e millimetri 35, rispettivamente per gli ufficiali generali ed ammiragli e per gli ufficiali dei gradi interiori ...." (art.unico).

Con Legge 8 novembre 1956 n.1327 "l'articolo 2 della Legge 7 maggio 1954 n.203, è sostituito dal presente: "art.2 - La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di servizio militare può essere concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della Difesa, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, che abbiano compiuto cinquanta anni di servizio militare, valutati secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con R.D. 21 dicembre 1924, e successive modificazioni, in quanto applicabili per i sottufficiali, integrate con le norme di cui all'art.4 della presente legge.

La concessione della decorazione agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza ha luogo su proposta del Ministro della Difesa, di concerto rispettivamente con il Ministro per le Finanze e con il Ministro dell'Interno"(art.1).

"Le dimensioni ed il conio della medaglia per i sottufficiali sono quelli stabiliti per gli ufficiali inferiori" (art.2).

TIPO:

D.: "S.MAURIZIO PROTETTORE DELLE NOSTRE ARMI"; sul campo l'effige equestre di San Maurizio, galoppante a destra, che regge con la destra lo stendardo con la sua croce; sulla linea dell'esergo a sinistra: FERRARIS; sopra la linea dell'esergo a sinistra Z.

R.: nel campo " A ------ PER DIECI LUSTRI - NELLA CARRIERA -- MILITARE BENEMERITO; nella seconda riga è di regola, inciso il nome del decorato.

Diametro: mm 50,5;
Diametro: mm 35.

Nastro: di colore verde.
 
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